



TRASPARENZA : IL GIORNALE TELEMATICO NON E'
SOGGETTO A REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE L'obbligo di registrazione per il
giornale on line e' previsto solo dalla L. n. 62/2001 ai soli fini delle
provvidenze economiche. Cassazione 10 maggio 2012 - 13 giugno 2012 n. 23230
Linformazione online non č soggetta alla legge sulla stampa (L. 47/1948 e
succ. modif.) in quanto il giornale telematico non rispecchia le due
condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa
come definito dallart. 1 L.47/1948 ed ossia: a) unattivitą di riproduzione
tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale
attivitą. Anche la normativa di cui alla L. 7 marzo 2001 n. 62 (inerente
alla disciplina sulleditoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla
L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on
line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della
possibilitą di usufruire delle provvidenze economiche previste per
leditoria. E' questa in sostanza la sintesi della sentenza della Corte di
Cassazione, sezione III penale, 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012), n.
23230. I giornali online non hanno quindi alcun obbligo di registrare la
propria testata in Tribunale in quanto non rispondono alle condizioni
ritenute essenziali dalla Legge 47 del 1948 per definire un prodotto stampa
Questi includono anche i blog online.
